registrato il 21 marzo 2024
TITOLO I
Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Ficulle via Pietro Nenni 12, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Italiana Wushu Taiji”, in breve anche “ASD IWuA”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
I colori sociali sono: rosso e giallo. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un’elaborazione grafica del carattere cinese 武 (arte marziale), inserito nel simbolo del Dao.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
Articolo 2
L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Articolo 3
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:
TITOLO III
Associati
Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di associato dà diritto:
Articolo 7
L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 – essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche – Patrimonio
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sono gratuite.
Assemblea
Articolo 14
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Assemblea Straordinaria
Articolo 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.
Il Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Organo di Controllo (facoltativo)
Articolo 22
Spetta all’Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all’Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.
Spetta all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.
In quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.
Trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
I documenti sociali, sono conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione degii associati per la eventuale consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.
TITOLO VII
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.
Il Presidente Il Segretario
Casavecchia Sergio. Bisogno Francesco
scarica lo Statuto in formato pdf. STATUTO IWuA ASD registrato 21-03-24